Coronavirus, Marsilio firma l’ordinanza: sei comuni diventano zona rossa. “Vietato entrare e uscire”
PESCARA, 18 marzo – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza che istituisce le cosiddette ‘zone rosse’ per contenere la diffusione del coronavirus. Il provvedimento riguarda i Comuni della Val Fino – Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino – ed Elice, nel Pescarese. Tra le nuove misure vi sono il divieto di accesso ed allontanamento dai territori comunali.
“Nel corso della videoconferenza con il ministro Boccia – ha sottolineato il presidente Marsilio – prima di me la questione relativa a nuove zone rosse o provvedimenti restrittivi è stata sollevata dalla Regione Molise. Prima che io intervenissi, il Ministro ha ribadito l’avviso contrario del Governo, salvo provvedimenti più restrittivi con fondamento scientifico, anche alla luce delle impossibilità di gestire con le forze dell’ordine la richiesta di centinaia di comuni. Ho spiegato al Ministro che il provvedimento da adottare, che ho sottoposto alla condivisione del Governo, ha basi scientifiche e argomentazioni supportate dalle relazioni delle ASL e dalla richiesta unanime del territorio. Non c’è stata nessuna replica da parte del Governo, nessuna risposta esplicita, per cui ho deciso di procedere non potendo attendere oltre. Spero che il Governo apprezzi che l’ordinanza che è stata fatta si basa su relazioni medico scientifiche, evidenze e urgenze rappresentate non da una, ma da due Asl. Ai cittadini delle zone interessate rivolgo la raccomandazione di massima collaborazione per uscire al più presto da questa difficile situazione”.
I CONTENUTI DELL’ORDINANZA
“Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione – si legge – a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, con riferimento al territorio dei comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino ed Elice, sono adottate le seguenti ulteriori misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzi detti di da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione;
c) è comunque consentito il rientro a domicilio o alla residenza all’interno dei comuni detti per chi, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si trovasse fuori dell’area stessa;
d) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
e) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari di prima necessità e delle attività connesse e serventi alla catena agroalimentare e sanitaria e comunque alle attività di interesse strategico e di carattere essenziale salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020 comma 1 (farmacie, parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni e servizi essenziali dei presidi socio-sanitari esistenti;
f) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
g) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
i) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
j) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
k) saranno comunque garantiti i servizi di raccolta e smaltimento servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario”.