Credito prescritto, dirigenti Equitalia accusati di tentata estorsione
TERAMO, 29 marzo – Nonostante il credito sotteso al preavviso di fermo amministrativo fosse stato dichiarato prescritto, si era visto notificare ugualmente una nuova intimazione di pagamento per quella stessa cartella. Richiesta di pagamento per la quale adesso due dirigenti di Equitalia rischiano il processo per tentata estorsione in concorso.
Nei giorni scorsi, infatti, il gip Roberto Veneziano ha rigettato la richiesta di archiviazione del fascicolo, aperto dopo la denuncia-querela di un cittadino , disponendo per i due indagati l’imputazione coatta con l’accusa di tentata estorsione.
La vicenda prende il via proprio dalla denuncia querela presentata da un cittadino teramano che, dopo aver fatto opposizione contro il preavviso di fermo amministrativo notificato da Equitalia in riferimento ad una cartella esattoriale ed aver avuto ragione sia davanti al Giudice di pace, che aveva dichiarato l’inefficacia del provvedimento, sia davanti al Tribunale di Tramo, si era visto recapitare la nuova ingiunzione.
Ingiunzione che prevedeva, nel caso di mancato pagamento, l’avvio di una possibile esecuzione forzata e vissuta dall’uomo come un vero e proprio atto intimidatorio.
Da qui la denuncia-querela nei confronti dei due responsabili del procedimento, per i quali adombrava il reato di estorsione. Ma se per la Procura quel fascicolo era da archiviare, non avendo il pm ravvisato alcun ipotesi di reato nei confronti degli indagati, il giudice Roberto Veneziano è stato di diverso avviso.
Nell’ordinanza con cui rigetta la richiesta di archiviazione e dispone l’imputazione coatta il gip richiama sia la sentenza del giudice di pace di Teramo, che nel giudicare inefficace il preavviso della procedura di fermo rilevava come in esso non venissero richiamate “nè il tributo o imposta, nè tantomeno il numero della cartella esattoriale notificata preliminarmente al preavviso”, sia quella del Tribunale di Teramo dove veniva posto in rilievo per la seconda volta che “il credito sotteso alla procedura deve ritenersi prescritto, stante l’irregolarità della notifica della cartella di pagamento indicata in atti”.
Un aspetto fondamentale quello della prescrizione del credito, a fronte del quale per il gip “la pretesa di un diritto dichiarato estinto per ben due volte da sentenze emesse dai competenti uffici giudiziari non può essere considerata espressione di un legittimo esercizio”, ma al contrario si configurerebbe come una “pretesa insegibile in quanto riferibile ad un diritto estinto e, come tale, immeritevole di tutela in ambito ordinamentale”.
Aspetti che, in virtù della paventata evenienza, in caso di mancato pagamento, dell’esecuzione forzata, connoterebbero la vicenda, secondo il gip “delle fosche tinte della intimidazione estorsiva posto che i soggetti preposti alla cura del procedimento di riscossione, non potevano ignorare che il credito vantato da Equitalia nei confronti di…. fosse stato dichiarato, per ben due volte, apertis verbis prescritto….”