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La Regione Abruzzo riapre ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari: ecco tutte le regole

La Regione Abruzzo riapre ristoranti, alberghi e stabilimenti balneari: ecco tutte le regole

PESCARA, 14 maggio – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 59 relativa alla riapertura dei servizi di ristorazione, alla somministrazione di alimenti, agli stabilimenti balneari, alle strutture alberghiere, alle strutture ricettive all’aperto, rifugi, agriturismi, autoscuole, alle attività commerciali su aree pubbliche e alle attività commerciali in genere. In particolare, dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle attività di ristorazione esclusivamente “su prenotazione”, a condizione che vengano rispettate le condizioni contenute nel “‘Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione’ redatto tenuto conto di quanto indicato nel ‘Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione’ presentato in data 12 maggio 2020 dall’INAIL e dall’Istituto Superiore di Sanità”.


Tutte le misure da rispettare: RISTORANTISOMMINISTRAZIONE ALIMENTISTABILIMENTI BALNEARISTRUTTURE ALBERGHIERESTRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTORIFUGIAGRITURISMIAUTOSCUOLEATTIVITA’ COMMERCIALI AREE PUBBLICHEATTIVITA’ COMMERCIALI SEDE FISSA | Scarica l’ORDINANZA N.59


RISTORANTI

Si devono ad esempio “adottare le seguenti adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di clienti all’ingresso dell’esercizio e all’interno della sala ristorante: si deve prevedere, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita; deve essere previsto obbligatoriamente il sistema di prenotazione telefonica e digitale;ci si deve dotare direttamente i tavoli dei condimenti necessari (salse, condimenti etc., in confezioni monodose); all’ingresso devono essere posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti; non è disponibile l’uso del guardaroba; gli avventori possono continuare ad essere accompagnati al tavolo nel rispetto delle distanze interpersonali; i tavoli devono essere distribuiti assicurando il distanziamento di un metro l’uno dall’altro e, a tal fine, ciascuna azienda può adottare le soluzioni più adeguate al proprio layout; ai clienti che chiedono espressamente un distanziamento interpersonale anche nel proprio tavolo, questo viene assicurato con l’adozione delle distanze un metro seduta seduta e un metro fronte/fronte o in alternativa mediante l’utilizzo di pannelli di separazione (ad esempio, in plexiglas); si favoriscono sistemi digitali di pagamento direttamente dal tavolo. In ogni caso, alla cassa è posizionata adeguata segnaletica orizzontale per il distanziamento e di protezione”.

STABILIMENTI BALNEARI

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari “al fine di garantire il corretto distanziamento sociale nello stabilimento ed un minor rischio, occorre definire misure di distanziamento minime tra le attrezzature di spiaggia che possano essere di riferimento, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro”.

L’ordinanza stabilisce che “la distanza minima tra le file degli ombrelloni è di 3,50 metri e fra gli ombrelloni della stessa fila è di 3,50 metri; l’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore a 12 mq possibilmente definita con sistemi di segnaletica a terra; in caso di superamento delle condizioni critiche epidemiologiche e successivamente ad eventuale specifico provvedimento di analogo tenore, è possibile l’inserimento di ulteriori ombrelloni a distanza minima di 2.30 metri nella stessa fila; in caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni; tra la proiezione a terra dei vari tipi di ombreggio dovrà essere garantito il distanziamento di cui alle norme Covid-19; le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (quali, ad esempio, sdraio, seggiola, lettino etc.) possono essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,50 metri; sotto gli ombrelloni, od altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione); i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno 2 metri l’uno dall’altro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare, ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione)”.

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